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Attività di tirocinio e stage UNISOB

CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI

Attività di tirocinio e stage

Le attività di tirocinio e stage hanno il fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. L’Università promuove il tirocinio formativo quale misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici e privati. L’Università può attivare tirocini formativi e di orientamento e stage in impresa a beneficio di studenti universitari, compresi i neo-laureati, tirocini di inserimento/reinserimento (finalizzati alla collocazione/ricollocazione di soggetti in età da lavoro), tirocini in favore di disabili, di persone svantaggiate, nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

La Professional Academy si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti e/o laureati per le tipologie di tirocinio/stage

Il soggetto ospitante dichiara di collaborare con l’Università per l’attivazione di tirocini

Tirocini/stage e successivo decreto attuativo denominati tirocini/stage formativi e di orientamento curriculari da svolgersi durante

1) percorsi di studio universitari o

2) corsi di perfezionamento o master disciplinati dal Regolamento Regionale della Campania denominati 1) tirocini formativi e di orientamento, a favore di giovani neolaureati entro dodici mesi

3) tirocini di orientamento e formazione, o di inserimento o reinserimento in favore di disabili

Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio/stage, l’attività di formazione ed orientamento è verificata dal tutore responsabile delle attività didattico-organizzative designato dal soggetto promotore e dal tutore del tirocinante individuato dal soggetto ospitante

Per ciascun tirocinante/stagista, inserito nell’ente ospitante è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

a. dati identificativi del soggetto promotore del soggetto ospitante e del tirocinante/stagista;

b. nominativo del tutor designato dal soggetto promotore e del tutor nominato dall’ente ospitante;

c. sede della struttura (stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio/stage, area professionale di riferimento (codici di classificazione CP ISTAT) e settore di attività (codici di classificazione ATECO);

d. obiettivi, competenze da acquisire, attività formative previste, modalità di svolgimento del tirocinio/stage;

e. durata del tirocinio/stage, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa (per il tirocinio curriculare D.M. 142/98, per le altre tipologie di tirocinio art. 6 del provvedimento di modifica (inserimento dell’art. 26-bis al Regolamento regionale n. 9/2010);

f. entità e articolazione dell’orario di svolgimento nel rispetto dei limiti e delle precisazioni sancite dal regolamento regionale;

g. eventuali facilitazioni previste in caso di tirocini/stage curriculari e/o indennità obbligatoria di partecipazione prevista per le tipologie di tirocinio di cui all’art. 2 del Regolamento regionale;

h. polizze assicurative a carico del soggetto promotore (contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile)

Durante lo svolgimento del tirocinio/stage, il tirocinante/stagista è tenuto a:

a. svolgere le attività descritte nel progetto formativo e di orientamento;

b. seguire le indicazione dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

c. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

d. rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;

e. mantenere la necessaria riservatezza o segreto d’ufficio per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio/stage;

Ogni tutor tecnico, nominato dal soggetto ospitante, può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti, nel rispetto dei limiti relativi al numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili stabiliti dall’art. 5 dal provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010. Il tutor tecnico deve svolgere le seguenti funzioni:

• favorire l’inserimento del tirocinante, all’uopo coordinandone l’attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone il punto di riferimento per le esigenze di   carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;

• promuovere l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell’organizzazione del soggetto ospitante;

• tenere ed aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l’intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al registro delle presenze ed al diario delle attività formative, di cui non è richiesta vidimazione;

• attestare la regolarità dell’attività svolta dal tirocinante, rilasciando regolare certificazione su carta intestata;
redigere la relazione finale o idonee schede predisposte dal soggetto promotore, relativamente all’attività svolta ed alle competenze acquisite dal tirocinante;
rispettare e far rispettare il progetto di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) fornendo al tirocinante/stagista gli strumenti necessari allo svolgimento dello stesso.

Allo scopo di assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l’accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza presso il soggetto ospitante.
Tali limitazioni non si applicano ai tirocini attivati in favore di disabili, di persone svantaggiate e a quelli svolti presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di “Maestri Artigiani” e presso le “Botteghe scuola” di cui alla Legge Regionale 10 luglio 2012, n. 20.
Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti/stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l’I.N.A.I.L.
In caso di tirocinio/stage formativo curriculare, il Soggetto promotore s’impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

La realizzazione del tirocinio/stage curriculare non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dall’Azienda.

 

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